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INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA SOCIETÀ
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L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito
"Società" - è la: SOFIDVITA
S.p.A. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1
00144 -Roma (Italia) e uffici in Via Marino Ghetaldi 64 00143 Roma
(Italia).
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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE
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1. DEFINIZIONE DELLA
GARANZIA ED OPERAZIONI DI VARIAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
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La garanzia qui descritta è denominata:
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Assicurazione monoannuale di gruppo
temporanea per il caso di morte. |
La garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare il
capitale assicurato, ai Beneficiari designati, in caso di morte
dell'Aderente/Assicurato sopravvenuta prima della scadenza
dell'Applicazione Individuale.
Poiche il premio è corrisposto esclusivamente per la copertura
del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di
sopravvivenza dell'Aderente/Assicurato alla scadenza della
Convenzione, ovvero alla scadenza dell'Applicazione Individuale,
qualora la stessa non si sia rinnovata alla ricorrenza annuale
della Convenzione.
L'assicurazione qui descritta richiede il preventivo
accertamento delle condizioni di salute dell'Aderente/Assicurato
mediante visita medica.
E' possibile tuttavia, a determinate condizioni ed anche per
importi rilevanti di capitale assicurato, limitarsi alla
compilazione di un questionario.
Sarà sempre possibile effettuare operazioni di aumento o
diminuzione del capitale assicurato.
La richiesta di variazione per aumento o diminuzione del capitale
assicurato dovrà essere spedita con raccomandata A.R.
all'indirizzo seguente:
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SOFID VITA S.p.A.
Via Marino Ghetaldi, 64
00143 -ROMA |
La predetta richiesta necessiterà della finna del Contraente e
della finna di adesione dell'Aderente/Assicurato ed avrà effetto
dalla data di rinnovo annuale dell'Applicazione Individuale.
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2. PERFEZIONAMENTO
DELL'APPLICAZIONE INDIVIDUALE ED ENTRATA IN VIGORE DELL'
ASSICURAZIONE
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Il perfezionamento dell'Applicazione Individuale si considera
avvenuto nel momento in cui l'Aderente Assicurato riceve la stessa
firmata dalla Società.
La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia
stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di perfezionamento
dell'Applicazione Individuale, oppure della data di decorrenza
indicata in essa, se successiva.
La data di decorrenza dell'Applicazione Individuale può essere
stabilita esclusivamente alle ore 0,00 del primo giorno del
secondo mese successivo a quello del giorno di ricezione, da parte
della Società, della Richiesta di Adesione alla Convenzione.
Di seguito si riportano alcuni esempi di applicazione del
suesposto criterio di fissazione della data di decorrenza
dell'Applicazione Individuale:
Data di ricezione della
Richiesta di Adesione |
Data di decorrenza
dell'Applicazione Individuale |
| 1 Giugno 2001 |
1 Agosto 2001 |
| 15 Luglio 2001 |
1 Settembre 2001 |
| 30 Agosto 2001 |
1 Ottobre 2001 |
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3. DURATA
DELL'APPLICAZIONE INDIVIDUALE
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Per durata dell'Applicazione Individuale si intende l'arco di
tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di
scadenza della stessa.
L'Applicazione Individuale avrà durata fino alla prima
ricorrenza annuale della Convenzione successiva alla data della
sua decorrenza e si rinnoverà tacitamente ad ogni ricorrenza
annuale della Convenzione, anche in caso di sua proroga, e fino
alla scadenza della stessa.
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4. MODALITÀ DI
VERSAMENTO DEL PREMIO
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A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato
l'Aderente/Assicurato dovrà corrispondere alla Società, in unica
soluzione, un premio anticipato annuo, o relativo alla frazione di
anno cui si riferisce la copertura al momento della sua
attivazione.
Il premio relativo al primo anno o frazione di anno ed i premi
di rinnovo dell'Applicazione Individuale saranno versati alla
Società direttamente dal singolo Aderente/Assicurato, mediante
addebito diretto sul proprio conto corrente (RID). Per
l'attivazione del RID l'Aderente/Assicurato dovrà compilare
l'apposito modulo fornito dalla Società; qualora durante il
periodo contrattuale si verifichi l'estinzione del conto corrente
bancario presso il quale è stato attivato il RID,
l'Aderente/Assicurato dovrà comunicare tempestivamente alla
Società tale evento e provvedere ad attivare un RID su un diverso
conto corrente. I premi di rinnovo dell'Applicazione Individuale
saranno versati dall'Aderente/Assicurato fino alla scadenza della
Convenzione, salvo che prima di tale data venga disdetta
l'Applicazione Individuale.
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5. INFORMAZIONI SUL
PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA PRESTATA
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Il premio è determinato per tutto il periodo della Convenzione e
per ogni singola Applicazione Individuale in base ai tassi di
premio e alle modalità di calcolo riportate nell'Allegato n. 1
alla presente Nota InfonT1ativa.
L'entità del premio dipende dal capitale assicurato per ogni
Applicazione Individuale; influiscono inoltre l'età
dell'Aderente/Assicurato, il suo stato di salute e le sue
abitudini di vita (professione, eventual.i sport praticati, ecc.)
E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal
Contraente e dall'Aderente/Assicurato siano complete e veritiere
per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni
della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei
Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.
Il premio dovuto per la garanzia contrattuale non potrà essere
modificato dalla Società nel corso della durata dell'Applicazione
Individuale, ma solo al momento del suo rinnovo annuale.
Il Contraente e l'Aderente/Assicurando potranno richiedere
al personale incaricato della Società chiarimenti in ordine agli
elementi che concorrono a determinare il premio. Gli stessi
potranno anche chiedere che sulla Richiesta di adesione alla
Convenzione sia specificata l'entità del caricamento, cioè della
frazione del premio di tariffa dovuto trattenuta dalla Società
per far fronte ai costi gravanti sull' Applicazione Individuale.
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6. MODALITÀ' DI
SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE E DELLE SINGOLE APPLICAZIONI
INDIVIDUALI
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La Convenzione potrà essere disdetta da una delle parti
Contraenti alla fine di ogni anno solare mediante lettera
raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo seguente:
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SOFID VITA S.p.A.
Via Marino Ghetaldi, 64
00143 - ROMA |
In caso di disdetta della Convenzione da parte di uno dei
Contraenti le Applicazioni Individuali in essere rimarranno
comunque in vigore fino alle ore 24 del 31 dicembre successivo
alla comunicazione della disdetta.
Le singole Applicazioni Individuali potranno essere disdette
dal Contraente in ogni momento mediante richiesta scritta da
inviare all'indirizzo sopra indicato.
La disdetta dell'Applicazione Individuale necessiterà della
firma di adesione dell'Aderente/Assicurato.
Qualora il premio di rinnovo dell'Applicazione Individuale non
venga pagato dall'Aderente/Assicurato entro la data di scadenza
dell'Applicazione medesima, quest'ultima si intenderà risoluta di
diritto e la copertura assicurativa prestata cesserà alle ore 24
della predetta data di scadenza.
La forma assicurativa prevista dalla Convenzione non prevede
valore di riscatto o di riduzione.
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7. PAGAMENTI DELLA
SOCIETA'
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In caso di decesso dell'Aderente/Assicurato, il Contraente e/o il
Beneficiario presenterà denuncia scritta a mezzo lettera
raccomandata corredata dei seguenti documenti:
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Originale dell'Applicazione Individuale ed
eventuali appendici o eventuale denuncia di smarrimento dei
predetti documenti; |
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Certificato di morte in carta semplice; |
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Relazione medica sulle cause del decesso; |
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Ulteriore documentazione di carattere
sanitario, amministrativo o giudiziario eventualmente
ritenuta necessaria dalla Società; |
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Atto notorio comprovante che
l'Aderente/Assicurato non abbia lasciato testamento ed
indicante le generalità, stato civile, capacità ed età
dei Beneficiari; |
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Se è stato lasciato testamento, copia
autentica dello stesso, con atto notorio che attesti
trattarsi dell'ultimo valido o l'unico e non impugnato e che
contenga l'indicazione delle generalità, capacità ed età
degli eredi testamentari e di quelli che sarebbero stati gli
eredi legittimi in mancanza di testamento; |
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In presenza di eventuali Beneficiari
minorenni o incapaci, copia autentica del Decreto del
Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante a
riscuotere la somma dovuta esonerando la Società da ogni
responsabilità in ordine al pagamento ed al reimpiego della
stessa. |
La Società provvederà ad effettuare tutti i pagamenti
previsti dalla Convenzione nel termine massimo di 30 giorni dal
ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Decorso tale
termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine
stesso, a favore dei Beneficiari.
Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i
diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in
un anno, owero le somme dovute dalla Società non possono essere
reclamate dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui
il diritto stesso si fonda.
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8. ASPETTI LEGALI ED
INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA
CONVENZIONE
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8.1 Non
pignorabilità e non sequestrabilità
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Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dall'Assicuratore in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono
pignorabili ne sequestrabili.
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8.2 Diritto
proprio del Beneficiario
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Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario, per effetto della
designazione, acquista un dititto proptio ai vantaggi
dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme
corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano
nell'asse ereditario.
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8.3
Agevolazioni fiscali
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Sui premi versati alla Società dall'Aderente/Assicurato, ed entro
il limite massimo di Euro 1.291,14 annue, è riconosciuta una
detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato
dall'Aderente/Assicurato pati al 19% del premio stesso, alla data
di redazione della presente Nota Informativa. Per effetto del
risparmio di imposta di cui l'Aderente/Assicurato viene così a
benefìciare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta
inferiore al premio versato.
Rientrano nel limite massimo di Euro 1.291,14 anche i premi per le
assicurazioni sugli infortuni ed i contributi volontari non
obbligatori per legge, con esclusione dei contributi versati ai
Fondi Pensione.
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8.4 Tassazione
delle somme assicurate
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Le somme corrisposte in caso di morte dell'Aderente/Assicurato
sono esenti dall'IRPEF nonche dall'imposta sulle successioni.
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9. REGOLE RELATIVE
ALL'ESAME DEI RECLAMI
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Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio
ricevuto, potrà esporre le sue ragioni alla Società, che sarà a
completa disposizione per ogni chiarimento utile, al sottoindicato
recapito:
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SOFID VITA S.p.A
Via Marino Ghetaldi, 64
00143 - ROMA
Tel.06.5982.2212
Fax 06.5982.2858 |
E' inoltre facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP
(Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di
Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187, Via del Quirinale
n° 21, quale organo a ciò istituzionalmente preposto.
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10. LEGISLAZIONE
APPLICABILE
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Alla Convenzione ed alle relative Applicazioni Individuali si
applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire
l'applicazione di una diversa legislazione, ed in tal caso sarà
la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque
prevarranno le norme imperative di dititto italiano.
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11. LINGUA UTILIZZABILE
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La Convenzione e le singole Applicazioni Individuali vengono
redatte in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una
diversa lingua di redazione, ed in tal caso sarà la Società a
proporre quella da utilizzare.
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INFORMAZIONI IN CORSO DI CONVENZIONE
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1. INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA SOCIETÀ
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La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al
Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della
durata della Convenzione, con riferimento alla denominazione
sociale, alla forma giuridica ed all'indirizzo della Società.
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2. INFORMATIVA RELATIVA
ALLA CONVENZIONE
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La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della
durata della Convenzione, le stesse informazioni di cui ai punti
l' 2, 3, 4, 5 e 6, contenute nelle Informazioni relative alla
Convenzione, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di
clausole aggiuntive alla Convenzione, oppure per intervenute
modifiche nella legislazione ad esso applicabile.
Saranno fornite sollecitamente, e comunque non oltre dieci
giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dal Contraente,
presso la sede della Società, le informazioni concernenti la
Convenzione ed ogni posizione assicurativa.
La presente nota informativa, relativa alla convenzione per
l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, è
redatta conformemente alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo
valore e scopo informativo.
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