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ASSICURATIVI > Regolamento

Premessa
Informazioni relative alla Società
Informazioni relative alla Convenzione:
1 Definizione della garanzia ed operazioni di variazione del capitale assicurato
2 Perfezionamento dell'Applicazione Individuale ed entrata in vigore dell'assicurazione
3 Durata dell'Applicazione Individuale
4 Modalità di versamento del premio
5 Informazioni sul premio relativo alla garanzia prestata
6 Modalità di scioglimento della Convenzione e delle singole Applicazioni Individuali
7 Pagamenti della Società
8 Aspetti legali ed indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile alla Convenzione
 

8.1

Non pignorabilità e non sequestrabilità
 

8.2

Diritto proprio del Beneficiario
  8.3 Agevolazioni fiscali
  8.4 Tassazione delle somme assicurate
9 Regole relative all'esame dei reclami
10 Legislazione applicabile
11 Lingua utilizzabile
Informazioni in corso di Convenzione:
1 Informazioni relative alla società
2 Informativa relativa alla Convenzione
PREMESSA
La presente Nota Infonnativa vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche dell'assicurazione prescelta.
La stessa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), sulla base delle norme emanate a tutela del Consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

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INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
L'impresa assicuratrice - denominata nel seguito "Società" - è la: SOFIDVITA S.p.A. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei 1 00144 -Roma (Italia) e uffici in Via Marino Ghetaldi 64 00143 Roma (Italia).

Indice

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CONVENZIONE
1. DEFINIZIONE DELLA GARANZIA ED OPERAZIONI DI VARIAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO
La garanzia qui descritta è denominata:
 
Assicurazione monoannuale di gruppo temporanea per il caso di morte.

La garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare il capitale assicurato, ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Aderente/Assicurato sopravvenuta prima della scadenza dell'Applicazione Individuale.

Poiche il premio è corrisposto esclusivamente per la copertura del rischio di morte, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Aderente/Assicurato alla scadenza della Convenzione, ovvero alla scadenza dell'Applicazione Individuale, qualora la stessa non si sia rinnovata alla ricorrenza annuale della Convenzione.

L'assicurazione qui descritta richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Aderente/Assicurato mediante visita medica.
E' possibile tuttavia, a determinate condizioni ed anche per importi rilevanti di capitale assicurato, limitarsi alla compilazione di un questionario.

Sarà sempre possibile effettuare operazioni di aumento o diminuzione del capitale assicurato.
La richiesta di variazione per aumento o diminuzione del capitale assicurato dovrà essere spedita con raccomandata A.R. all'indirizzo seguente:

SOFID VITA S.p.A.
Via Marino Ghetaldi, 64
00143 -ROMA

La predetta richiesta necessiterà della finna del Contraente e della finna di adesione dell'Aderente/Assicurato ed avrà effetto dalla data di rinnovo annuale dell'Applicazione Individuale.

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2. PERFEZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE INDIVIDUALE ED ENTRATA IN VIGORE DELL' ASSICURAZIONE
Il perfezionamento dell'Applicazione Individuale si considera avvenuto nel momento in cui l'Aderente Assicurato riceve la stessa firmata dalla Società.

La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di perfezionamento dell'Applicazione Individuale, oppure della data di decorrenza indicata in essa, se successiva.

La data di decorrenza dell'Applicazione Individuale può essere stabilita esclusivamente alle ore 0,00 del primo giorno del secondo mese successivo a quello del giorno di ricezione, da parte della Società, della Richiesta di Adesione alla Convenzione.

Di seguito si riportano alcuni esempi di applicazione del suesposto criterio di fissazione della data di decorrenza dell'Applicazione Individuale:

Data di ricezione della
Richiesta di Adesione
Data di decorrenza
dell'Applicazione Individuale
1 Giugno 2001 1 Agosto 2001
15 Luglio 2001 1 Settembre 2001
30 Agosto 2001 1 Ottobre 2001

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3. DURATA DELL'APPLICAZIONE INDIVIDUALE
Per durata dell'Applicazione Individuale si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza della stessa.

L'Applicazione Individuale avrà durata fino alla prima ricorrenza annuale della Convenzione successiva alla data della sua decorrenza e si rinnoverà tacitamente ad ogni ricorrenza annuale della Convenzione, anche in caso di sua proroga, e fino alla scadenza della stessa.

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4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO
A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato l'Aderente/Assicurato dovrà corrispondere alla Società, in unica soluzione, un premio anticipato annuo, o relativo alla frazione di anno cui si riferisce la copertura al momento della sua attivazione.

Il premio relativo al primo anno o frazione di anno ed i premi di rinnovo dell'Applicazione Individuale saranno versati alla Società direttamente dal singolo Aderente/Assicurato, mediante addebito diretto sul proprio conto corrente (RID). Per l'attivazione del RID l'Aderente/Assicurato dovrà compilare l'apposito modulo fornito dalla Società; qualora durante il periodo contrattuale si verifichi l'estinzione del conto corrente bancario presso il quale è stato attivato il RID, l'Aderente/Assicurato dovrà comunicare tempestivamente alla Società tale evento e provvedere ad attivare un RID su un diverso conto corrente. I premi di rinnovo dell'Applicazione Individuale saranno versati dall'Aderente/Assicurato fino alla scadenza della Convenzione, salvo che prima di tale data venga disdetta l'Applicazione Individuale.

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5. INFORMAZIONI SUL PREMIO RELATIVO ALLA GARANZIA PRESTATA
Il premio è determinato per tutto il periodo della Convenzione e per ogni singola Applicazione Individuale in base ai tassi di premio e alle modalità di calcolo riportate nell'Allegato n. 1 alla presente Nota InfonT1ativa.

L'entità del premio dipende dal capitale assicurato per ogni Applicazione Individuale; influiscono inoltre l'età dell'Aderente/Assicurato, il suo stato di salute e le sue abitudini di vita (professione, eventual.i sport praticati, ecc.)

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Aderente/Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato.

Il premio dovuto per la garanzia contrattuale non potrà essere modificato dalla Società nel corso della durata dell'Applicazione Individuale, ma solo al momento del suo rinnovo annuale.

Il Contraente e l'Aderente/Assicurando potranno richiedere al personale incaricato della Società chiarimenti in ordine agli elementi che concorrono a determinare il premio. Gli stessi potranno anche chiedere che sulla Richiesta di adesione alla Convenzione sia specificata l'entità del caricamento, cioè della frazione del premio di tariffa dovuto trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sull' Applicazione Individuale.

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6. MODALITÀ' DI SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE E DELLE SINGOLE APPLICAZIONI INDIVIDUALI
La Convenzione potrà essere disdetta da una delle parti Contraenti alla fine di ogni anno solare mediante lettera raccomandata A.R. da inviare all'indirizzo seguente:
 

SOFID VITA S.p.A.
Via Marino Ghetaldi, 64
00143 - ROMA

In caso di disdetta della Convenzione da parte di uno dei Contraenti le Applicazioni Individuali in essere rimarranno comunque in vigore fino alle ore 24 del 31 dicembre successivo alla comunicazione della disdetta.

Le singole Applicazioni Individuali potranno essere disdette dal Contraente in ogni momento mediante richiesta scritta da inviare all'indirizzo sopra indicato.

La disdetta dell'Applicazione Individuale necessiterà della firma di adesione dell'Aderente/Assicurato.

Qualora il premio di rinnovo dell'Applicazione Individuale non venga pagato dall'Aderente/Assicurato entro la data di scadenza dell'Applicazione medesima, quest'ultima si intenderà risoluta di diritto e la copertura assicurativa prestata cesserà alle ore 24 della predetta data di scadenza.

La forma assicurativa prevista dalla Convenzione non prevede valore di riscatto o di riduzione.

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7. PAGAMENTI DELLA SOCIETA'
In caso di decesso dell'Aderente/Assicurato, il Contraente e/o il Beneficiario presenterà denuncia scritta a mezzo lettera raccomandata corredata dei seguenti documenti:
Originale dell'Applicazione Individuale ed eventuali appendici o eventuale denuncia di smarrimento dei predetti documenti;
Certificato di morte in carta semplice;
Relazione medica sulle cause del decesso;
Ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società;
Atto notorio comprovante che l'Aderente/Assicurato non abbia lasciato testamento ed indicante le generalità, stato civile, capacità ed età dei Beneficiari;
Se è stato lasciato testamento, copia autentica dello stesso, con atto notorio che attesti trattarsi dell'ultimo valido o l'unico e non impugnato e che contenga l'indicazione delle generalità, capacità ed età degli eredi testamentari e di quelli che sarebbero stati gli eredi legittimi in mancanza di testamento;
In presenza di eventuali Beneficiari minorenni o incapaci, copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la somma dovuta esonerando la Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento ed al reimpiego della stessa.

La Società provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti dalla Convenzione nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno, owero le somme dovute dalla Società non possono essere reclamate dopo un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

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8. ASPETTI LEGALI ED INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE ALLA CONVENZIONE
8.1 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili ne sequestrabili.

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8.2 Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario, per effetto della designazione, acquista un dititto proptio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

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8.3 Agevolazioni fiscali
Sui premi versati alla Società dall'Aderente/Assicurato, ed entro il limite massimo di Euro 1.291,14 annue, è riconosciuta una detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall'Aderente/Assicurato pati al 19% del premio stesso, alla data di redazione della presente Nota Informativa. Per effetto del risparmio di imposta di cui l'Aderente/Assicurato viene così a benefìciare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.
Rientrano nel limite massimo di Euro 1.291,14 anche i premi per le assicurazioni sugli infortuni ed i contributi volontari non obbligatori per legge, con esclusione dei contributi versati ai Fondi Pensione.

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8.4 Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte in caso di morte dell'Aderente/Assicurato sono esenti dall'IRPEF nonche dall'imposta sulle successioni.

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9. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI
Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, potrà esporre le sue ragioni alla Società, che sarà a completa disposizione per ogni chiarimento utile, al sottoindicato recapito:

SOFID VITA S.p.A
Via Marino Ghetaldi, 64
00143 - ROMA
Tel.06.5982.2212
Fax 06.5982.2858

E' inoltre facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187, Via del Quirinale n° 21, quale organo a ciò istituzionalmente preposto.

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10. LEGISLAZIONE APPLICABILE
Alla Convenzione ed alle relative Applicazioni Individuali si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di dititto italiano.

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11. LINGUA UTILIZZABILE
La Convenzione e le singole Applicazioni Individuali vengono redatte in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

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INFORMAZIONI IN CORSO DI CONVENZIONE
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata della Convenzione, con riferimento alla denominazione sociale, alla forma giuridica ed all'indirizzo della Società.

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2. INFORMATIVA RELATIVA ALLA CONVENZIONE
La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata della Convenzione, le stesse informazioni di cui ai punti l' 2, 3, 4, 5 e 6, contenute nelle Informazioni relative alla Convenzione, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive alla Convenzione, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Saranno fornite sollecitamente, e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dal Contraente, presso la sede della Società, le informazioni concernenti la Convenzione ed ogni posizione assicurativa.

La presente nota informativa, relativa alla convenzione per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, è redatta conformemente alle prescrizioni dell'ISVAP ed ha solo valore e scopo informativo.

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